Sez. 1, Sentenza n. 3173 del 11/02/2008 (Rv. 601923 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI | Terzo "solvens" - Pagamento del debito per il debitore fallito - Effetti - Diritto di regresso del terzo nei confronti del fallimento - Esercizio - Annotazione della surrogazione - Necessità - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI
In tema di pagamento effettuato dal terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione "ex lege" del "solvens" nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore, non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini del soddisfacimento con fruizione della prelazione propria dell'ipoteca trasferibile in virtù della surrogazione, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., l'annotazione del trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al passivo in via chirografaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 2871, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 62, Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)