diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 3171 del 15/11/1976 Ud. (dep. 25/02/1977) Rv. 135395 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - IN GENERE - ESAME DI IDONEITA ALLA GUIDA - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - PERSONE DIFFIDATE - GUIDA DI AUTOVEICOLO DOPO IL SUPERAMENTO DELL'ESAME E PRIMA DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO - NORMA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1976-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135395-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - IN GENERE - ESAME DI IDONEITA ALLA GUIDA - GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - PERSONE DIFFIDATE - GUIDA DI AUTOVEICOLO DOPO IL SUPERAMENTO DELL'ESAME E PRIMA DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO - NORMA APPLICABILE.*

Il quindicesimo comma dell'art 80 cod strad, che prevede come mera violazione amministrativa la guida di autoveicolo dopo il superamento dell'esame di guida e prima del rilascio della patente, non e applicabile nei confronti delle persone diffidate ai sensi dell'art 1 legge 27 dicembre 1956 n 1423. Commette, quindi, il reato di cui al tredicesimo comma dell'art 80 cod strad, la persona diffidata che, senza attendere il rilascio del documento, guidi un autoveicolo dopo aver superato l'esame di abilitazione tecnica.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)