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Sez. 2, Ordinanza n. 2593 del 17/10/1969 Cc. (dep. 02/01/1970) Rv. 113603 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - AFFERMAZIONE DELLA COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO -ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA SUSSISTENZA DEL REATO PRESUPPOSTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113603-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - AFFERMAZIONE DELLA COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO -ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA SUSSISTENZA DEL REATO PRESUPPOSTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione non si richiede l'accertamento giudiziale della sussistenza del reato presupposto, essendo sufficiente che il fatto risulti dagli Atti del processo. Tanto meno e, poi, necessario detto accertamento per il rinvio a giudizio dell'imputato o per il suo proscioglimento con formula dubitativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)