Sez. 1, Sentenza n. 62 del 20/01/1970 Ud. (dep. 01/07/1970) Rv. 114802 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE -ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO -CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - ESTREMI -CONOSCENZA DELL'AUTORE DEL DELITTO PRINCIPALE - NON E NECESSARIA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE -ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO -CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - ESTREMI -CONOSCENZA DELL'AUTORE DEL DELITTO PRINCIPALE - NON E NECESSARIA.*
L'art 648 cod pen, ai fini del dolo, non esige che l'autore della ricettazione conosca tutti i particolari circa la provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate. Pertanto, non e necessario che l'esistenza di un delitto anteriore, che costituisce il presupposto della ricettazione, sia giudizialmente accertata nei confronti dell'autore del delitto stesso, bastando il fatto della provenienza delittuosa e la consapevolezza di essa, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto da cui le cose provengono. (Conf 113603, anno 1970 V 111649, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)