Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001 (Rv. 549431 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Buona fede - Contenuto - Diritto alla documentazione del rapporto e del suo svolgimento - Inclusione - Contratti bancari - Diritto alla documentazione di tutte le operazioni registrate sull'estratto conto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di diritto alla copia degli estratti conto del fallito da parte della CF.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 cod. civ., anche nell'art. 119 TU leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere - a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto (nella specie, la SC ha cassato - e decidendo nel merito ordinato agli istituti di credito la consegna alla curatela del fallimento degli estratti conto degli ultimi due anni - la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto una volta ricevute dalla banca le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TU cit.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1374, Legge Falliment. art. 33, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 33, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)