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Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006 (Rv. 590441 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Diritto di copia previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità anche ai rapporti conclusi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590441-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, riconoscendo al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 24 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)