Sez. 5, Ordinanza n. 16239 del 24/03/2005 Cc. (dep. 29/04/2005) Rv. 233592 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti - Sanzione sostitutiva della semidetenzione in virtù della sopravvenuta L. n. 134 del 2003 - Applicabilità, ex art. 5 L. n. 134 del 2003 in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Non è applicabile alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la disciplina transitoria prevista dall'art. 5 della L. n. 134 del 2003 - per il quale le nuove disposizioni relative alle sanzioni sostitutive si applicano anche ai processi in corso e per tali procedimenti possono essere applicate direttamente dalla Corte di cassazione -, in quanto il procedimento speciale di cui agli articoli 444 ss. cod. proc. pen. è fondato sul consenso delle parti, prestato, in particolare, con riguardo ad una specifica determinazione della pena, con la conseguenza che, una volta mutata la pena, può mutare anche l'interesse e la volontà delle parti, e in particolare la volontà del Pubblico Ministero a fronte dell'istanza di sostituzione dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 55 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)