Sez. 1, Sentenza n. 24731 del 21/05/2004 Cc. (dep. 31/05/2004) Rv. 228541 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Sostituzione della pena detentiva - Applicabilità in cassazione - Limiti alla cognizione del giudice dell'impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di cassazione può applicare le sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 Legge 689/81 in virtù della disciplina transitoria introdotta dall'art. 5 comma terzo Legge 134/2003, ma non può travalicare i limiti posti dalla legge alla cognizione del giudice di legittimità e, in particolare, revocare la sospensione condizionale applicata dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2, Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)