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Sez. 2, Sentenza n. 565 del 21/10/1985 Ud. (dep. 18/01/1986) Rv. 171604 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN PRIMO GRADO IN RELAZIONE AD UNA CONDANNA - ESCLUSIONE DEI BENEFICI IN RELAZIONE AL RITENUTO REATO CONTINUATO IN APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171604-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN PRIMO GRADO IN RELAZIONE AD UNA CONDANNA - ESCLUSIONE DEI BENEFICI IN RELAZIONE AL RITENUTO REATO CONTINUATO IN APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*

Il divieto per il giudice d'appello di revocare i benefici concessi in primo grado va inteso soltanto come semplice limitazione del potere del giudice di secondo grado di valutare discrezionalmente l'opportunità di mantenere fermi i benefici stessi, ma sempre sul presupposto che persistano le condizioni stabilite dalla legge. Ne deriva che qualora la sospensione condizionale della pena risulti incompatibile "ope iuris" con la nuova situazione giuridica (applicazione della continuazione non ritenuta in primo grado) determinatasi nel giudizio di impugnazione il divieto della reformatio in peius non è applicabile. (Conf mass n 168276 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)