Sez. 1, Sentenza n. 2159 del 26/06/1968 (Rv. 334336 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - MANCATO DEPOSITO NEL TERMINE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - MANCATO DEPOSITO NEL TERMINE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONSEGUENZE.*
L'omesso deposito, nella cancelleria della Corte, del ricorso per Cassazione da parte del ricorrente, nel termine di venti giorni prescritto dall'art. 369 cod.proc.civ., comporta la sanzione dell'improcedibilita, con la condanna alla perdita del deposito e alla rivalsa delle spese e degli onorari nei confronti del resistente che, col deposito del controricorso abbia dimostrato di aver provveduto alla propria difesa. Conforme alle sentenze n.1740-67, massima n.328602, 740-66, massima n.321477' 320347, 320348, 1052-65, 1040-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)