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Sez. 2, Sentenza n. 963 del 03/04/1971 (Rv. 350897 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - DECORRENZA DELLA PENSIONE - ORIGINARIO RIGETTO O RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DOMANDA GIUDIZIALE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E PER GLI INTERESSI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350897-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - DECORRENZA DELLA PENSIONE - ORIGINARIO RIGETTO O RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DOMANDA GIUDIZIALE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E PER GLI INTERESSI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*

Qualora, dopo l'accoglimento, da parte del comitato esecutivo dell'INPS, della domanda intesa ad ottenere la pensione di invalidita, lo assicurato convenga in giudizio l' istituto stesso chiedendone la condanna alla liquidazione della pensione ed al pagamento dei relativi interessi, questi ultimi, che hanno carattere moratorio, sono dovuti dalla data della citazione introduttiva del giudizio, quale atto di Costituzione in mora, se la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria dell'ente pubblico debitore. (V 1092'69, mass n 339614' 110'69, mass n 337991).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 05/02/1957 num. 18 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)