Sez. L, Sentenza n. 6657 del 13/06/1995 (Rv. 492833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco di un lavoratore da una società - Interesse del datore di lavoro e temporaneità - Presupposti di legittimità - Accertamento - criteri - Contrasto con le finalità dell'oggetto sociale o con le ragioni dell'assunzione del lavoratore - Esclusione - Fattispecie relativa al distacco di un dipendente presso un Fondo di assistenza aziendale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
In tema di "distacco" di un lavoratore, dipendente da una società, l'interesse del datore a che il proprio dipendente presti la proprie opera in favore di un terzo - requisito che, insieme alla temporaneità intesa quale coincidenza fra la durata del distacco e la persistenza del suddetto interesse, costituisce presupposto di legittimità del distacco stesso - deve essere valutato dal giudice del merito in relazione non allo scopo sociale della società datrice di lavoro astrattamente considerato bensì al concreto espletamento dell'attività della stessa, potendo venire escluso solo in caso di evidente ed insanabile contrasto con le finalità proprie dell'oggetto sociale o con le ragioni che abbiano indotto la società ad assumere il dipendente. (Nella specie, enunziando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente l'interesse di una società a distaccare presso un Fondo di assistenza aziendale un proprio dipendente, sul rilievo che la società, contribuendo al finanziamento del Fondo e anticipandone ai propri dipendenti le prestazioni, aveva interesse al corretto finanziamento del Fondo stesso per il migliore impiego delle risorse erogate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)