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Sez. 1, Sentenza n. 12728 del 17/11/1999 (Rv. 531201 - 01)

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro - Arbitrato previsto dalle Statuto di detta federazione e dalle relative disposizioni regolamentari - Carattere non obbligatorio - Qualificazione - Natura irrituale - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531201-01

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE

L'arbitrato, previsto - senza carattere di obbligatorietà - dall'art. 34 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e disciplinato agli artt. 195 e seguenti del correlato Regolamento Organico, nonché dagli artt. 1 e ss. dello specifico Regolamento per le Procedure Arbitrali (disposizioni tutte aventi natura di fonti meramente negoziali), si deve qualificare come arbitrato irrituale, sia in ragione del fatto che i tre componenti del collegio arbitrale - nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dalla commissione per la soluzione delle controversie arbitrali, che è organo della F.I.P. - assumono, per il periodo di espletamento delle loro funzioni, la qualifica di dirigenti della detta Federazione, con conseguente soggezione ai poteri disciplinari della stessa (che può disporne l'inibizione temporanea o permanente a nomine successive) ed assunzione della natura di suoi organi, sia - più in generale - per il fatto che il procedimento arbitrale si svolge tutto davanti ad organi della F.I.P., iniziando con la proposizione della domanda ed un primo contraddittorio avanti al Consiglio Federale, cui segue la valutazione di ammissibilità della domanda stessa da parte della suddetta commissione e la nomina del presidente del collegio arbitrale (da scegliersi in un elenco tenuto dal consiglio) e, quindi, una fase "istruttoria" e "decisoria" avanti al collegio arbitrale, di modo che il lodo finale risulta imputabile al concorso di una pluralità di organi della detta Federazione, la cui azione si svolge all'interno del particolare ordinamento sportivo della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)