Sez. L, Sentenza n. 2132 del 30/03/1984 (Rv. 434164 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O AI PRODOTTI - GARANZIA RETRIBUTIVA EX ART. 36 COST. - OPERATIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O AI PRODOTTI - GARANZIA RETRIBUTIVA EX ART. 36 COST. - OPERATIVITÀ.*
Essendo il rapporto di lavoro subordinato un contratto a prestazioni corrispettive, insuscettibile di tramutarsi in contratto aleatorio, la commisurazione della retribuzione - che deve essere rispondente ai criteri stabiliti dal primo comma dell'art. 36 cost. - non può essere integralmente rimessa ad eventi aleatori, indipendenti, in tutto o in parte, dalla prestazione di lavoro, come il valore degli affari trattati e gli utili realizzati dallo imprenditore. Pertanto, la garanzia retributiva assicurata dalla norma costituzionale citata opera - mediante l'intervento del giudice (la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata) - anche in favore dei lavoratori retribuiti, in tutto o in parte, con partecipazione agli utili (come, nella specie, nel contratto di arruolamento "alla parte" ex art. 325, secondo comma, lett. C), cod. nav.), ove gli utili stessi vengano a mancare o la quota spettante al dipendente risulti comunque non rispondente ai criteri costituzionali suddetti. (Conf 4267/83, mass n 429195, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Navig. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)