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Sez. L, Sentenza n. 4267 del 21/06/1983 (Rv. 429195 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE COMMISURATA AL VALORE DEGLI AFFARI TRATTATI E GLI UTILI REALIZZATI DALL'IMPRENDITORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN SISTEMA RETRIBUTIVO ASSICURANTE UN MINIMO GARANTITO MAGGIORATO DI UNA CERTA PERCENTUALE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA SUFFICIENTE RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429195-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE COMMISURATA AL VALORE DEGLI AFFARI TRATTATI E GLI UTILI REALIZZATI DALL'IMPRENDITORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN SISTEMA RETRIBUTIVO ASSICURANTE UN MINIMO GARANTITO MAGGIORATO DI UNA CERTA PERCENTUALE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA SUFFICIENTE RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Nel rapporto di lavoro subordinato, che è un contratto a prestazioni corrispettive insuscettibile di tramutarsi in contratto aleatorio, la commisurazione della retribuzione - che dev'essere rispondente ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza stabiliti dall'art. 36 cost. - non può essere integralmente rimessa ad eventi aleatori, indipendenti, in tutto o in parte, dalla prestazione di lavoro, come il valore degli affari trattati e gli utili realizzati dall'imprenditore. È, peraltro, ammissibile - in quanto esclude l'integrale riferimento della retribuzione ad elementi aleatori - la previsione, da parte della disciplina collettiva, di un sistema retributivo che assicuri ad una determinata categoria di personale (nella specie, cosiddetta tavoleggiante), compensando con percentuale di servizio, un minimo garantito, pari al salario base (e alla contingenza) dovuto al personale della corrispondente categoria a paga fissa, maggiorato di una certa percentuale da conguagliarsi ad ogni semestre, ove, in tale periodo, non si raggiunga detto minimo. In ordine a siffatta previsione, lo stabilire se essa rispetti il principio costituzionale della sufficienza della retribuzione, in relazione alla semestralità del conguaglio, si risolve in una questione di interpretazione della volontà contrattuale, con la conseguenza che la valutazione (nella specie, positiva) operata al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)