Sez. L - , Ordinanza n. 3970 del 19/02/2018 (Rv. 647445 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Rimborso forfettario spese generali - Omessa pronuncia - Irrilevanza - Procuratore distrattario - Azionabilità del titolo esecutivo - Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In tema di spese giudiziali, ove nel dispositivo di una sentenza sia contenuta la condanna alle spese con la distrazione in favore dell'avvocato, ma senza la previsione espressa del cd. rimborso forfettario a titolo di spese generali, il procuratore distrattario è legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva senza dovere impugnare la sentenza; la somma dovuta per tale voce di tariffa può essere, tuttavia, riconosciuta solo laddove la sentenza distingua gli esborsi dai diritti e dagli onorari, risultando altrimenti carenti i requisiti di liquidità e di certezza che devono caratterizzare il diritto di credito oggetto di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)