Sez. 2, Sentenza n. 17046 del 20/08/2015 (Rv. 636132 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario dovuto dal cliente all'avvocato - Spettanza "ex lege" - Sussistenza - Omessa menzione nel dispositivo della sentenza - Irrilevanza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Il rimborso delle spese generali (nella specie, richiesto ai sensi dell' art. 14 della tariffa professionale, approvata con d.m. n. 127 del 2004), spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del dieci per cento, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/08/2004 num. 127 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)