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Sez. 3, Sentenza n. 39952 del 03/10/2006 Ud. (dep. 05/12/2006) Rv. 235496 - 01

COMPETENZA - RIUNIONE DI PROCESSI - IN GENERE | Mancata riunione dei processi - Pretesa applicazione della continuazione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235496-01

COMPETENZA - RIUNIONE DI PROCESSI - IN GENERE

Nella ipotesi che il giudice abbia respinto la richiesta di riunione di più procedimenti, ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i rispettivi reati, la sentenza che definisce il giudizio non può essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto della continuazione, in quanto la natura ordinatoria dei provvedimenti in tema di riunione comporta che questi siano sottratti ad impugnazione poiché può sempre chiedersi al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra i reati, ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen., non ostandovi la sentenza del giudice di merito che, proprio per la mancata riunione dei processi, non ha potuto pronunciare sulla sussistenza dell'unico disegno criminoso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)