Sez. 4, Sentenza n. 676 del 06/11/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 227345 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIUNIONE DI PROCESSI - IN GENERE | Istanza - Pretesa continuazione - Ricorso - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIUNIONE DI PROCESSI - IN GENERE
Ancorché il giudice del dibattimento abbia respinto la richiesta di disporre la riunione tra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la sentenza di merito non può validamente essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, dall'altro la invocata continuazione può comunque sempre essere chiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ostandovi - per il suo carattere incidentale - la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, che, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare "ex professo" della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)