Sez. 2, Sentenza n. 3983 del 19/10/1957 (Rv. 881075 - 01)
SERVITÙ - ESERCIZIO - TRASFERIMENTO - VARIE IPOTESI - DISTINZIONE - FATTISPECIE. SERVITÙ - TRASFERIMENTO - ESERCIZIO PIÙ GRAVOSO - CONDIZIONI - ESTREMI.
SERVITÙ - ESERCIZIO - TRASFERIMENTO - VARIE IPOTESI - DISTINZIONE - FATTISPECIE. SERVITÙ - TRASFERIMENTO - ESERCIZIO PIÙ GRAVOSO - CONDIZIONI - ESTREMI.
L'art. 1068 cod.civ., il quale dopo aver fissato il principio generale per cui il proprietario del fondo servente non può trasferire l'Esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, pone nei successivi comma tre eccezioni corrispondenti ad altrettante ipotesi ben distinte per le quali può essere invece chiesto il trasferimento, non consente il riferimento dall'una alle altre delle particolari condizioni previste per ciascuna ipotesi (nella specie, il giudice di merito, per poter ritenere che non è requisito essenziale della prima ipotesi la sopravvivenza della maggiore gravosità, ha fatto richiamo alla terza in cui tale condizione non è richiamata). Il 2' comma dell'art. 1068 cod.civ. pone due condizioni obiettive per il trasferimento dell'Esercizio della servitu da parte del proprietario del fondo servente: la prima, alternativa, che l'originario Esercizio sia divenuto più gravoso ovvero impedisca al proprietario del fondo servente di fare lavori, riparazioni, o miglioramenti. La seconda, che sia offerto un luogo egualmente comodo per l'Esercizio della servitù. In ordine alla prima condizione, la legge ha inteso riferirsi a qualche fatto sopravvenuto, non previsto dai contraenti, che abbia reso più gravoso l'Esercizio della servitù. All'uopo l'aggravamento, dovendo essere rapportato alle modalità obiettive dell'Esercizio e non già alle persone che esercitano il diritto, non può identificarsi nel trapasso del diritto da uno all'altro titolare (nella specie, da parenti a persone estranee). Quanto all'ostacolo rappresentato dall'Esercizio della servitù a lavori, riparazione e miglioramenti, nella ipotesi di opera tendente a un miglioramento, questo non può identificarsi con il miglioramento derivante dalla mera riduzione del modo di Esercizio della servitù. In ordine alla seconda condizione, si richiede che il proprietario del fondo servente offra non soltanto un luogo comodo per l'Esercizio della servitù che si vuole trasferire (giacché nel concetto di comodità è insita tutta una graduazione che va dal minimo al massimo di possibilità di Esercizio) ma un luogo ugualmente comodo, e cioè che offra altrettante comodità di quello contemplato originariamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)