Sez. 5, Sentenza n. 19943 del 21/09/2010 (Rv. 614683 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Classamento - Adozione della procedura DOCFA - Avviso di liquidazione dell'I.C.I. - Preventiva notifica della rendita - Necessità - Esclusione - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), il ricorso alla procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994 n. 701, ai fini del classamento dell'immobile, abilita il Comune ad emettere direttamente avviso di liquidazione I.C.I. senza dover procedere alla preventiva notifica della rendita catastale proposta, trovando applicazione l'art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 che autorizza l'ente territoriale ad effettuare accertamenti sulla base di dati comunque acquisiti. La peculiarità del procedimento di determinazione della rendita, fondato sulla collaborazione del contribuente, porta inoltre, ad escludere l'autonoma impugnabilità dell'atto impositivo. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui un contribuente, in sede d'impugnazione di un avviso di accertamento I.C.I. aveva contestato anche la rendita da esso stesso proposta secondo la procedura DOCFA).
Riferimenti normativi: DM Finanze 19/04/1994, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)