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Sez. 5, Sentenza n. 15719 del 03/07/2009 (Rv. 608849 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Proposta di rendita da parte del contribuente secondo la procedura DOCFA - Poteri del Comune - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608849-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contribuente che si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, pone in essere un'attività collaborativa che comporta soltanto, in caso di variazione della rendita originaria, la non applicazione di sanzioni (salvo nel caso in cui lo scarto ecceda la misura del 30%), ma abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita. Trova infatti applicazione l'art. 11 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, che autorizza il Comune ad effettuare accertamenti in presenza di dati comunque acquisiti, con la conseguenza che l'ICI dovuta è correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo" dal competente ufficio, quando l'imposta sia dovuta per anni precedenti al 1 gennaio 2000. (Nella specie, poiché il classamento iniziale, riaffermato con la procedura DOCFA, indicava la cat. C/3, mentre la contribuente aveva corrisposto il tributo considerando l'immobile non accatastato, la S.C. ha ritenuto che il Comune correttamente avesse recuperato le maggiori imposte, sulla base delle dichiarazioni della stessa contribuente).

Riferimenti normativi: DM Finanze 19/04/1994, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)