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Sez. L, Sentenza n. 22874 del 08/10/2013 (Rv. 628339 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777 - Clausola di salvezza - Erogazione di trattamenti pensionistici maturati in forza di provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628339-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, la clausola di salvezza di cui all'art. 1, co. 777, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è applicabile nel caso in cui l'INPS proceda all'erogazione di trattamenti pensionistici maturati, anche grazie al versamento di contributi all'estero, in forza di provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo ma non definitivo e proponga impugnazione avverso lo stesso, in quanto detta clausola si riferisce all'ipotesi della liquidazione di trattamenti pensionistici più favorevoli in forza di sentenze già passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e non può essere riferita a sentenze suscettibili di essere ancora impugnate.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)