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Sez. L, Sentenza n. 17788 del 22/07/2013 (Rv. 627280 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | In genere.
Stato
decisa il 2013-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627280-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

La clausola di salvezza delle posizioni dei lavoratori ai quali, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di interpretazione autentica dell'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sia già stato liquidato il trattamento pensionistico secondo un criterio più favorevole, non è applicabile nel caso di provvedimenti di ricalcolo adottati in conformità di pronuncia giudiziale di primo grado provvisoriamente esecutiva ma non ancora definitiva, non potendosi qualificare la spontanea esecuzione dell'I.N.P.S., successiva alla proposizione dell'appello, in termini di acquiescenza alla sentenza di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329 cod. proc. civ., che opera come preclusione solo rispetto ad una impugnazione non ancora proposta, laddove nel caso di specie viene in rilievo un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)