Sez. 1, Sentenza n. 106 del 13/01/1975 (Rv. 373272 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - FINALITA - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER PRIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA - FINALITA - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER PRIMO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di litispendenza non implica il preventivo accertamento della Competenza del giudice preventivamente adito; essa mira a impedire la contemporanea pendenza della stessa causa, dinanzi a due giudici, con la cancellazione dal ruolo del processo dinanzi al giudice adito successivamente e la continuazione del primo, eventualmente destinato a trasmigrare dalla Sede ove e stato instaurato a quella competente. (V 2439/73, mass n 365845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)