Sez. 2, Sentenza n. 3890 del 26/10/1976 (Rv. 382570 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE ADITO PER PRIMO - NECESSITA - COMPETENZA DELLO STESSO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE ADITO PER PRIMO - NECESSITA - COMPETENZA DELLO STESSO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della dichiarazione di litispendenza occorre aver riguardo al criterio dell'individuazione del giudice che e stato adito per primo, senza che possa aver Rilevanza ogni indagine sull'effettiva Competenza di tale giudice a conoscere della controversia. (V 106/73, mass n 373272).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)