Sez. 3, Ordinanza n. 24015 del 24/07/2026 (Rv. 679535-02)
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Responsabilità del produttore - Inosservanza degli obblighi di informazione sulla sicurezza del prodotto - Lesione del diritto all’autodeterminazione - Sufficienza - Pregiudizio alla salute - Necessità - Esclusione - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE - In genere.
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità del produttore, l'inosservanza degli obblighi di informazione sulla sicurezza del prodotto può determinare la lesione del diritto all'autodeterminazione, quale bene
giuridico autonomo, la cui compromissione, consistente nella alterazione del processo decisionale che priva il soggetto della possibilità di scegliere consapevolmente se e come esporsi a un rischio, può assumere rilievo risarcitorio, indipendentemente dal verificarsi di ulteriori pregiudizi alla salute, ove risulti dimostrata, in concreto, l'incidenza causale dell'omissione informativa sulle scelte di acquisto e di utilizzo del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione del consumatore che, avendo acquistato un dispositivo mobile, ne aveva fatto un uso intensivo, senza accertare, alla luce di un giudizio prognostico ex ante, se, in presenza di un'informazione completa, il processo decisionale del consumatore si sarebbe orientato in modo diverso).
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 6, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 104, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)