Sez. U, Sentenza n. 794 del 15/01/2009 (Rv. 606221 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Messaggio pubblicitario ingannevole - Inesistenza di norma o provvedimento che vieti l'espressione impiegata - Fatto produttivo di danno ingiusto - Configurabilità - Fattispecie in tema di responsabilità per danni da fumo.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento, che vieti l'espressione impiegata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 06/09/2005 num. 206 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)