diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5729 del 23/03/2004 (Rv. 571405 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del curatore - Modalità - Mancanza di una disciplina normativa espressa - Conseguente applicabilità del sistema generale di preclusioni ex artt. 166, 167 c.p.c. - Esclusione - Costituzione del curatore anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal G.D. - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571405-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di fallimento, deve ritenersi inapplicabile al giudizio di opposizione allo stato passivo, quanto alla costituzione del curatore, il sistema di preclusioni emergente dal combinato disposto degli artt.166 e 167 del codice di rito (così come risultante dalla novella 353/1990 e successive integrazioni), atteso che, pur in assenza di una specifica disciplina enucleabile dal dettato dell'art.98 della legge fallimentare, non è a dubitarsi della regolarità della costituzione del curatore medesimo anche nel corso dell'udienza di comparizione fissata dal giudice delegato, senza bisogno (al fine di proporre domande riconvenzionali senza incorrere in decadenze) di costituirsi, invece, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, come imposto dal rito ordinario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)