diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15607 del 11/12/2000 (Rv. 542579 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Costituzione dell'appellante - Termine ex art. 98, comma terzo, legge fall. - Applicabilità in appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542579-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI

In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'appellante non ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cinque giorni dalla notificazione dell'atto di appello, non trovando applicazione in tale grado di giudizio l'art. 98, comma terzo, legge fall., il quale dispone che i creditori esclusi o ammessi con riserva devono costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione dell'opponente e del curatore, e che, in difetto, l'opposizione si reputa abbandonata. Infatti, il recepimento, operato nel comma terzo dell'art. 99 legge fall., della disciplina relativa al giudizio di primo grado è espressamente limitato, sotto condizione di compatibilità, al contenuto normativo dei precedenti commi dello stesso art. 99, sì da escludere l'applicazione dell'articolo precedente fuori del primo grado del giudizio di cui si tratta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)