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Sez. 2, Sentenza n. 11272 del 22/11/1990 (Rv. 469869 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DALL'AMMINISTRATORE - OPERE ECCEDENTI L'ORDINARIA MANUTENZIONE - AUTORIZZAZIONE O RATIFICA DELLA ASSEMBLEA CONDOMINIALE - MANCANZA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONDOMINIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469869-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DALL'AMMINISTRATORE - OPERE ECCEDENTI L'ORDINARIA MANUTENZIONE - AUTORIZZAZIONE O RATIFICA DELLA ASSEMBLEA CONDOMINIALE - MANCANZA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONDOMINIO - ESCLUSIONE.*

Dal combinato disposto dagli artt. 1130 e 1131 primo comma del cod. civ. si evince che, al di fuori delle ipotesi di maggiori poteri attribuitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore può agire in giudizio senza che occorra una apposita autorizzazione solo nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge - e propriamente dall'art. 1130 - le quali concernono in generale l'amministrazione ordinaria e, per quanto ottiene specificamente ai lavori e alle opere relative alle parti comuni dell'edificio condominiale, soltanto quelli rientranti nella cosiddetta manutenzione ordinaria. Ne consegue che la rappresentanza processuale attiva del condominio, anche in assenza di una apposita deliberazione dell'assemblea dei condomini, per le controversie nascenti da un contratto di appalto non può farsi discendere dal solo fatto che l'amministratore abbia stipulato in nome e per conto del condominio il contratto cui la controversia si riferisce, anche se l'oggetto di esso ecceda le sue normali attribuzioni come conferitegli dalla legge, ove non risulti che la stipulazione del contratto stesso sia stata autorizzata o comunque approvata mediante ratifica dall'assemblea dei condomini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)