Sez. 5 - , Ordinanza n. 10662 del 04/05/2018 (Rv. 647971 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie - Esenzione per incertezza normativa obiettiva - Presupposti - Questione decisa dalle Sezioni Unite in quanto operante in molteplici casi simili - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva che costituisce, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa del contribuente, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, sicché la stessa non sussiste rispetto ad una questione per la quale, in assenza di contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite siano intervenute per sancire un principio di particolare importanza, in quanto idoneo a disciplinare una molteplicità di casi simili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)