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Sez. 5 - , Sentenza n. 23845 del 23/11/2016 (Rv. 641724 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze - Aree soggette a vincolo ambientale - Natura edificabile ai fini della plusvalenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641724-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di IRPEF, la ricorrenza di vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 non esclude, in senso assoluto, l'edificabilità di un terreno, consentendo, sia pure entro determinati limiti, di realizzare nuove costruzioni, con conseguente imponibilità, nell'ipotesi della sua cessione, della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale disposizione assoggetta a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno su cui lo strumento urbanistico vigente permetta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, non rilevando cosa ed a qual fine si costruisca.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)