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Sez. 5, Sentenza n. 16996 del 05/10/2012 (Rv. 624024 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Controversie in materia di IVA - Sentenza relative a diverse annualità di imposta - Giudicato esterno - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C 2/08 - Fattispecie in tema di operazioni ritenute inesistenti.
Stato
decisa il 2012-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624024-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 cod. civ., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 - la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta. (Nella specie, la S.C. ha negato il valore di giudicato esterno a sentenze di merito che, pronunciandosi con riferimento ad avvisi di accertamento in materia di IVA emessi in contestazione di fatture per operazioni inesistenti in ordine ad anni diversi di imposta, avevano escluso la fittizietà di tali operazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)