Sez. 5, Sentenza n. 12249 del 19/05/2010 (Rv. 613779 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Controversie in materia di IVA - Sentenze relative a diverse annualità di imposta - Giudicato esterno - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Sentenza della Corte Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C 2/08 - Fattispecie in materia di abuso del diritto.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Le controversie in materia di IVA sono annoverabili fra quelle che richiedono il rispetto di norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 cod. civ., e dalla sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 - la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria, come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha disconosciuto il valore di giudicato esterno di sentenze che, pronunciatesi con riferimento ad avvisi di accertamento in materia di IVA relativi a anni diversi di imposta, avevano escluso che un contratto di comodato di impianti sportivi, stipulato fra una società ed un'associazione sportiva al solo fine di ottenere un risparmio fiscale, integrasse gli estremi dell'abuso di diritto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)