Sez. 3, Sentenza n. 1057 del 04/02/1987 (Rv. 450616 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - UNIVERSITÀ STATALI - RAPPRESENTANZA E DIFESA AD OPERA DI LIBERI PROFESSIONISTI - DELIBERA - NECESSITÀ - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - MANCANZA - DIFETTO DELLO IUS POSTULANDI.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - UNIVERSITÀ STATALI - RAPPRESENTANZA E DIFESA AD OPERA DI LIBERI PROFESSIONISTI - DELIBERA - NECESSITÀ - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - MANCANZA - DIFETTO DELLO IUS POSTULANDI.*
Ai sensi del comma quinto dell'art. 4 R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 - aggiunto dall'art. 11 legge 3 aprile 1979 n. 103 - la facoltà per le università statali (ed altri enti pubblici) di derogare al potere di rappresentanza e difesa spettante ex lege all'Avvocatura dello stato per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità. Tale controllo, pur non attenendo all'esistenza ed alla validità della delibera, costituisce un requisito indispensabile per la sua efficacia sicché la sua Mancanza comporta l'inefficacia giuridica del conferimento del mandato al difensore privato, il quale rimane sfornito dello ius postulandi in nome e per conto dell'ente pubblico. (V 4512/82; (V 4317/82).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)