Sez. U, Sentenza n. 10700 del 10/05/2006 (Rv. 590053 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Università statali - Patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato - Esclusione - Patrocinio autorizzato - Sussistenza - Effetti.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
Alle università, dopo la riforma introdotta dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dagli artt. 43 r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e 45 r.d. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11, Legge 09/05/1989 num. 168, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 56, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)