Sez. 1, Sentenza n. 557 del 30/03/1965 (Rv. 311010 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
In tema di risarcimento del danno da illegittima occupazione di immobile da parte della pa, sebbene il danno debba essere liquidato con riferimento allo stato di fatto in cui si trovava il fondo al momento dell'occupazione, senza cioe tener conto degli incrementi successivamente apportati dalla pa, tuttavia, nel caso in cui il terreno gia di carattere rurale si sia trasformato in area edificabile per il notevole sviluppo della zona, non delle condizioni di quest'ultima al momento della occupazione si deve tener conto ma di quelle migliorate esistenti al momento della liquidazione. (V. 107/64, 1189/62).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)