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Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 17/03/1978 (Rv. 390712 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE - RISARCIMENTO SPETTANTE AL PROPRIETARIO - FUNZIONE - QUANTIFICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390712-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO - IMPOSSIBILITA DI RESTITUZIONE - RISARCIMENTO SPETTANTE AL PROPRIETARIO - FUNZIONE - QUANTIFICAZIONE - CRITERI.*

Il risarcimento spettante al proprietario di un fondo illegittimamente occupato, a causa della sopravvenuta impossibilita di restituzione del bene, perche destinato alla costruzione di opera pubblica, e rivolto a reintegrare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla definitiva perdita di tutte le facolta inerenti al diritto dominicale, la quale consegue a detta destinazione, pur in difetto di un formale provvedimento ablativo. Pertanto, al fine della quantificazione di tale risarcimento, deve farsi riferimento alle condizioni del fondo non all'epoca dell'occupazione, ma all'epoca della realizzazione dell'opera pubblica, quale momento del verificarsi di quella perdita, e, quindi, dell'insorgenza del danno oggetto del risarcimento stesso. (V 1143/76, mass n 379825; (V 3098/73, mass n 366864; (V 2479/73, mass n 365903; (V 557/65, mass n 311010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)