Sez. 1, Sentenza n. 555 del 17/02/1968 (Rv. 331661 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI- RECIPROCHE CONCESSIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI- RECIPROCHE CONCESSIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Perche un negozio possa essere considerato transattivo, a norma dell'art. 1965 cod.civ. e necessario da una parte che abbia ad oggetto una res dubia e cioe che cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione dei contraenti, carattere di incertezza e dall'altra che, nell'intento di far cessare la situazione giuridica dubbiosa venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza tra datum e retentum. L'accertamento delle reciproche concessioni e rinunce implica un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in Sede di legittimita ove sia immune da vizi logici e giuridici. (V. 751-67).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)