Sez. 2, Sentenza n. 4106 del 10/07/1985 (Rv. 441626 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - NEGOZIO TRANSATTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - NEGOZIO TRANSATTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra datum e retentum. L'accertamento della natura transattiva di un determinato negozio, compiuto dal giudice del merito nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sorretto da motivazione immune da vizi, si risolve in una valutazione di fatto, incensurabile in Sede di legittimità. (Conf 1157/72, mass n 357604; (Conf 555/68, mass n 331661).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)