Sez. 1, Sentenza n. 3677 del 25/03/1992 (Rv. 476428 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Sanzioni accessorie - Casi speciali | Motociclo circolante con motore di cilindrata maggiorata - Violazione dell'art. 58 nono comma del codice della strada - Accertamento - Confisca del mezzo - Obbligatorietà - Successiva applicazione di motore rientrante nei limiti della norma - Irrilevanza - Inapplicabilità dell'art. 20 ultimo comma della legge 689 del 1981.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Sanzioni accessorie - Casi speciali
Nel caso di motociclo che circoli con un motore di cilindrata maggiorata e quindi in violazione del disposto di cui all'art. 58, nono comma, codice della strada ancorché, successivamente all'accertamento, sia stato munito di motore rientrante nei limiti della norma, l'obbligatorietà della confisca del mezzo a norma dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 consegue automaticamente all'accertamento della violazione, senza alcuna rilevanza della successiva condotta volta alla regolarizzazione del mezzo, stante il carattere speciale della misura e l'inequivocità del dato normativo ("è sempre obbligatoria la confisca") i quali escludono che possa farsi riferimento all'art. 20, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, che prevede la facoltatività del provvedimento ablatorio nell'ipotesi di cosa il cui uso può essere consentito con autorizzazione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58 com. 9, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58 com. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)