Sez. 1, Sentenza n. 3147 del 04/04/1996 (Rv. 496800 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE | Mancanza - Confisca - Obbligatorietà - Sussistenza di requisiti di omologabilità - Successiva richiesta di immatricolazione - Irrilevanza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE
In caso di accertamento della circolazione di un veicolo per cui non sia stata rilasciata la carta di circolazione, in violazione dell'art. 58 del previgente codice della strada, il provvedimento di confisca è obbligatorio a norma dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, senza che possa assumere rilevanza la sussistenza dei requisiti di omologabilità del veicolo o - ai fini della revoca dello stesso provvedimento - la successiva instaurazione del procedimento di immatricolazione, sempreché la fattispecie sia riconducibile all'ipotesi, meno gravemente sanzionata, di cui all'art. 64 del codice citato, di circolazione di veicolo nuovo, conforme al tipo omologato, di cui sia stata richiesta l'immatricolazione. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, con cui era stato revocato il provvedimento prefettizio di confisca di un motociclo costruito per gare campestri, sul presupposto di una cessazione di esigenze cautelari, a seguito della presentazione della domanda di immatricolazione).
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 58), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 58, (Cod. Strada Abrog. art. 64), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 64, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)