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Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 07/08/1992 (Rv. 478470 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento di paternità - Trasmissibilità dell'azione | Genitore - Morte nel corso del processo - Soggetti diversi da ascendenti e discendenti - Azione - Proseguibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478470-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento di paternità - Trasmissibilità dell'azione

L'art. 110 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione. Ne consegue che, in tema di azione di disconoscimento della paternità, dovendosi escludere, in forza dell'art. 246 cod. civ., in caso di morte del genitore la legittimazione di soggetti diversi da ascendenti e discendenti, la mancanza di questi ultimi rende improseguibile l'azione da parte del collaterale dell'originario attore, ancorché ne sia erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 246, Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)