Sez. 1, Sentenza n. 10065 del 25/06/2003 (Rv. 564537 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Ambito - Riflesso, sul piano processuale, della successione determinata sul piano sostanziale dal venir meno della parte - Conseguenze - In tema di divorzio - Configurabilità di una successione nel processo dell'erede del coniuge defunto - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE
L'art. 110 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione. Ne deriva che, in tema di azione di divorzio - dove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (cessazione degli effetti civili del matrimonio) -, detta norma non vale a radicare la "legitimatio ad processum" del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)