Sez. 1, Sentenza n. 6446 del 28/05/1992 (Rv. 477429 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Riscossione - Ingiunzione di pagamento | Opposizione - Termine di quindici giorni - Applicabilità - Condizioni.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Riscossione - Ingiunzione di pagamento
La disposizione dell'art. 82 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - secondo la quale l'opposizione ad ingiunzione fiscale per il pagamento di un tributo doganale va proposta nel termine di quindici giorni dalla sua notificazione - non trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui si neghi l'esistenza del potere di imposizione in astratto e nei confronti della generalità dei cittadini, ma opera quando la controversia ha per oggetto la sussistenza in concreto dei presupposti imperativi, come nel caso in cui l'opponente deduca l'infondatezza della pretesa tributaria, presupponendo essa una revisione di accertamenti divenuti ormai definitivi.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)