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Sez. 1, Sentenza n. 12628 del 13/12/1997 (Rv. 510896 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Allo spedizioniere doganale senza preventiva escussione del proprietario della merce - Mancata impugnazione dell'ingiunzione nel termine di cui all'art. 82, d.P.R. n. 43 del 1973 - Azione dello spedizioniere ex art. 2033 cod. civ. - Esperibilità per il rimborso del tributo pagato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510896-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

In tema di tributi doganali, la richiesta di pagamento del tributo allo spedizioniere doganale senza avere preventivamente escusso il proprietario della merce non comporta la inesistenza dell'ingiunzione emessa nei confronti del primo, esistendo la norma attributiva del relativo potere (art. 41, secondo comma del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, il quale dispone che lo spedizioniere doganale è tenuto al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escusso), ma solo invalidità di tale atto per violazione di legge, avendo la amministrazione finanziaria operato in carenza di uno dei presupposti di fatto che legittimano la escussione dello spedizioniere. Pertanto, questi non può chiedere il rimborso di quanto da lui pagato mediante azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., atteso che la mancata impugnazione della ingiunzione nel termine di decadenza di quindici giorni, di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 43 del 1973, preclude allo stesso di contestare i presupposti del pagamento a lui richiesto.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)