diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1305 del 27/02/1979 (Rv. 397557 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - COMMESSO ALLA VENDITA SVOLGENTE ATTIVITA DI COLLABORAZIONE, SOSTITUTIVA O INTEGRATIVA DI QUELLA DEL DATORE DI LAVORO CON LIBERTA DI INIZIATIVA, AUTONOMIA E RESPONSABILITA - SPETTANZA DELLA QUALIFICA DI IMPIEGATO DI CONCETTO.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397557-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - COMMESSO ALLA VENDITA SVOLGENTE ATTIVITA DI COLLABORAZIONE, SOSTITUTIVA O INTEGRATIVA DI QUELLA DEL DATORE DI LAVORO CON LIBERTA DI INIZIATIVA, AUTONOMIA E RESPONSABILITA - SPETTANZA DELLA QUALIFICA DI IMPIEGATO DI CONCETTO.*

Quando il dipendente presta, in favore del titolare di un'azienda commerciale, oltre alle mansioni tipiche della vendita al pubblico, un'attivita di collaborazione e cooperazione, sostitutiva o integrativa di quella del datore di lavoro, importante liberta di iniziativa, autonomia e responsabilita, esso va inquadrato nella categoria degli impiegati di concetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)