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Sez. L, Sentenza n. 5670 del 28/10/1981 (Rv. 416366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1981-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONI RISPETTIVE.*

È impiegato di concetto chi è preposto, in modo formale o di fatto, a determinate attività aziendali e, pur dovendosi attenere alle direttive dell'imprenditore o di chi per lui (dirigente o impiegato con funzioni direttive), esprime, sia pure limitatamente a quella particolare attività affidatagli, una propria capacità intellettiva, con facoltà d'iniziativa, sia nella recezione che nell'interpretazione delle direttive ricevute, in modo che le prestazioni si attuino secondo un indirizzo personale, con la relativa responsabilità. È, invece, impiegato d'ordine, chi, pur svolgendo un'attività intellettuale, ma di mera esecuzione, e pur esercitando una certa facoltà d'iniziativa, ma limitatamente alle modalità di esecuzione delle operazioni commessegli, opera sotto il controllo continuo dei superiori (dirigente o impiegato direttivo o impiegato di concetto) ed è privo di qualsiasi autonomia e discrezionalità. (V. 1305/79, mass. N. 397557; (V. 5791/78, mass. N. 395607; (V. 3672/78, mass. N. 393185; (Conf. 1339/79, mass. N. 397602).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)