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Sez. 5 - , Sentenza n. 2392 del 29/01/2019 (Rv. 652587 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Capacità del bene di produrre reddito - Rilevanza - Esclusione - Contrasto con l'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652587-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui non prevedono che, per gli immobili insuscettibili di utilizzazione, l'ICI non sia dovuta o sia dovuta in misura ridotta atteso che l'imposta non è correlata all'idoneità del bene a produrre reddito, ovvero alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, sicché detta idoneità risulta irrilevante ai fini impositivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)